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Sez. 1, Sentenza n. 2961 del 14/04/1988 (Rv. 458511 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - IN GENERE - ECCEZIONE AVENTE AD OGGETTO L'EFFETTIVA APPARTENENZA ALL'ATTORE DEL DIRITTO CONTROVERSO - PROPONIBILITÀ IN APPELLO - DIVERSO REGIME A SECONDA CHE LA STESSA SIA STATA O MENO PROPOSTA IN PRIMO GRADO - PRESUPPOSTI RELATIVI - NECESSITÀ - ESAME DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO IN ASSENZA DI TALI PRESUPPOSTI - ERROR IN PROCEDENDO - RILEVABILITÀ DI UFFICIO IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1988-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458511-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - IN GENERE - ECCEZIONE AVENTE AD OGGETTO L'EFFETTIVA APPARTENENZA ALL'ATTORE DEL DIRITTO CONTROVERSO - PROPONIBILITÀ IN APPELLO - DIVERSO REGIME A SECONDA CHE LA STESSA SIA STATA O MENO PROPOSTA IN PRIMO GRADO - PRESUPPOSTI RELATIVI - NECESSITÀ - ESAME DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO IN ASSENZA DI TALI PRESUPPOSTI - ERROR IN PROCEDENDO - RILEVABILITÀ DI UFFICIO IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*

La contestazione circa l'effettiva appartenenza all'attore del diritto controverso non solleva una questione di legittimazione "ad causam", sibbene una questione attinente al merito ed affidata alla disponibilità delle parti, con la conseguenza che, se la relativa eccezione è stata sollevata in primo grado, è riesaminabile dal giudice d'appello solo quando la parte interessata, vittoriosa per altre ragioni, l'abbia espressamente riproposta ai sensi dell'art. 346 cod.proc.civ., ovvero, se non dedotta nel grado anteriore, lo sia, quale eccezione nuova ai sensi dell'art. 345 secondo comma cod.proc.civ., non oltre la rimessione della causa al collegio. Qualora, pur difettando gli indicati presupposti, il giudice di appello abbia egualmente esaminata l'eccezione, senza però una decisione espressa sulla questione pregiudiziale di rito inerente alla sua ammissibilità, l'errore "in procedendo" può essere rilevato d'ufficio nel giudizio di legittimità, senza necessità di ricorso incidentale della parte vittoriosa. (V 797/87, mass n 450477; (V 3521/86, mass n 446464; (V 4277/84, mass n 436204; (V 3224/82, mass n 421173; (V 5823/81, mass n 416547; (V 4779/81, mass n 415476; (V 2096/81, mass n 412819).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)