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Sez. 3, Sentenza n. 8894 del 16/08/1995 (Rv. 493677 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - SURROGATORIA - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI - INERZIA DEL DEBITORE | Acquirente - Preventivo esercizio del'azione di risoluzione della compravendita - Successivo esercizio dell'azione surrogatoria in ordine allo stesso bene - Legittimazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-08-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493677-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - SURROGATORIA - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI - INERZIA DEL DEBITORE

Legittimato all'esercizio dell'azione surrogatoria è colui il quale sia titolare di un diritto di credito, inteso, in senso lato, come diritto all'adempimento di un obbligo giuridico. Va, pertanto, esclusa - in virtù del principio di cui al secondo comma dell'art. 1453 cod. civ. - l'esperibilità di tale azione da parte di colui il quale, pur facendo valere la sua posizione di terzo acquirente dalla parte cui intende surrogarsi, abbia agito, in altra causa, per la risoluzione del contratto di compravendita (nella specie, i venditori di un bene immobile, trasferito con scrittura privata non trascritta, avevano stipulato una fidejussione in favore di un terzo. Il creditore garantito dalla fidejussione aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti dei garanti, con conseguente ipoteca iscritta sul menzionato bene immobile. L'acquirente del bene aveva proposto azione surrogatoria per opporsi al decreto ingiuntivo. La S.C. , in applicazione dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza del merito, la quale ha dichiarato non legittimato l'acquirente a proporre l'azione surrogatoria, per avere egli agito in precedenza contro i venditori per la risoluzione del contratto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2900

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)