Sez. U, Sentenza n. 2565 del 25/03/1988 (Rv. 458303 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - SCELTA TRA RIDUZIONE DEL PREZZO E RISOLUZIONE - DOMANDA DI RISOLUZIONE - DOMANDA SUBORDINATA DI RIDUZIONE DEL PREZZO - INAMMISSIBILITÀ.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - SCELTA TRA RIDUZIONE DEL PREZZO E RISOLUZIONE - DOMANDA DI RISOLUZIONE - DOMANDA SUBORDINATA DI RIDUZIONE DEL PREZZO - INAMMISSIBILITÀ.*
In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, e per il caso in cui l'Azione di riduzione del prezzo sia accordata al compratore non in via esclusiva (art. 1492 terzo comma cod. civ.), ma in via concorrente con l'Azione di risoluzione (art. 1492 citato, primo comma), deve negarsi l'ammissibilità della domanda di riduzione in modo subordinato, rispetto alla proposizione a titolo principale dell'Azione di risoluzione, atteso che entrambe le azioni si ricollegano ai medesimi presupposti, cioè la sussistenza di vizi con le caratteristiche fissate dall'art. 1490 cod. civ. (il quale detta una disciplina della materia completa e non integrabile con le regole dell'art. 1455 cod. civ. sull'importanza dello inadempimento), restando radicalmente esclusa la configurabilità di un rapporto di subordinazione fra le rispettive domande, sicché il compratore deve scegliere fra l'una o l'altra. (V 582/82, mass n 418323; (V 3992/80, mass n 407896; (Conf 4980/83, mass n 429850; (contra 4462/78, mass n 394128; (contra 2757/60).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)