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Sez. 3 - , Sentenza n. 22729 del 12/09/2019 (Rv. 655473 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Disciplina ex art. 13 legge n. 117 del 1988 – Giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. – Applicazione – Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655473-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI

L'azione risarcitoria diretta contro il magistrato per il fatto costituente reato commesso nell'esercizio delle sue funzioni, prevista dall'art. 13 della legge n. 117 del 1988, è ammessa solo nelle ipotesi in cui sia intervenuta sentenza di condanna del magistrato passata in giudicato, ovvero nel caso in cui la domanda stessa, in quanto inserita nel processo penale mediante costituzione di parte civile, possa essere oggetto di decisione (del giudice penale) contestualmente all'accertamento del verificarsi del reato, ricorrendo un'eccezionale ipotesi di pregiudizialità necessaria dell'accertamento penale del fatto reato, atteso che la mera deduzione della configurabilità come reato del comportamento attribuito al magistrato eluderebbe le finalità di garanzia approntate dal legislatore a difesa della funzione giurisdizionale e non già del singolo soggetto che la esercita; pertanto, nel giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza penale ai sensi dell'art. 622 c.p.p., difettano i presupposti per far valere la responsabilità risarcitoria diretta del magistrato, posto che l'accertamento penale del fatto reato non è surrogabile con l'accertamento compiuto dal giudice civile ai fini della pronuncia sulla domanda risarcitoria, stante l'autonomia strutturale e funzionale del giudizio di rinvio.

Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 13, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)