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Sez. L, Sentenza n. 5918 del 09/11/1981 (Rv. 416683 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - IN MANI DEL PORTIERE DELLO STABILE DELLA SEDE - ESCLUSIONE - DISCIPLINA EX ART. 139 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416683-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - IN MANI DEL PORTIERE DELLO STABILE DELLA SEDE - ESCLUSIONE - DISCIPLINA EX ART. 139 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*

A norma del combinato disposto degli artt. 145 e 139 cod. proc. civ. la notificazione degli Atti giudiziali alla persona giuridica non può essere effettuata - in Mancanza delle persone menzionate dalla prima di dette norme - in mani del portiere dello stabile in cui essa ha Sede ed il richiamo all'art. 139 citato opera soltanto per l'eventualità che l'atto da notificare faccia menzione della persona fisica che rappresenta l'ente, sicché, verificandosi la Mancanza suddetta e divenendo conseguentemente effettuabile la notificazione a tale rappresentante, la consegna può essere eseguita al portiere dello stabile ove costui ha la sua residenza, quando non sia stato possibile provvedervi in alcuno degli altri modi previsti per la notificazione alle persone fisiche.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)