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Sez. 2, Sentenza n. 9897 del 26/04/2010 (Rv. 612629 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE | Notificazione alla persona giuridica - Art. 145 cod. proc. civ. nel testo anteriore a quello introdotto dalla legge n. 263 del 2005 - Notifica al portiere - Ammissibilità - Esclusione - Eccezione - Indicazione della persona fisica che rappresenta l'ente - Notifica al portiere - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2010-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612629-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE

A norma del combinato disposto degli artt. 139 e 145 cod. proc. civ. (quest'ultimo nel testo anteriore alla modifica di cui alla legge 28 dicembre 2005, n. 263), la notificazione alla persona giuridica non può essere effettuata, in mancanza delle persone menzionate dall'ultima norma citata, in mani del portiere dello stabile in cui essa ha sede, ed il richiamo all'art. 139 citato opera soltanto per l'eventualità che l'atto da notificare faccia menzione della persona fisica che rappresenta l'ente; in tal caso, verificandosi la mancanza suddetta e divenendo conseguentemente effettuabile la notificazione a tale rappresentante, la consegna può essere eseguita al portiere dello stabile ove il rappresentante ha la sua residenza, quando non sia stato possibile provvedervi in alcuno degli altri modi previsti per la notificazione alle persone fisiche.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145, Legge 28/12/2005 num. 263 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)