Sez. 3, Sentenza n. 982 del 18/02/1981 (Rv. 411511 - 01)
NOTARIATO - RESPONSABILITA PROFESSIONALE - STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI UN IMMOBILE - OMESSA VISURA IPOTECARIA - SUCCESSIVA SOTTOPOSIZIONE DELL'IMMOBILE AD ESECUZIONE IMMOBILIARE DA PARTE DEL CREDITORE IPOTECARIO - AGGIUDICAZIONE DELL'IMMOBILE AD UN TERZO - RISARCIMENTO DA PARTE DEL NOTAIO - DANNO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
NOTARIATO - RESPONSABILITA PROFESSIONALE - STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI UN IMMOBILE - OMESSA VISURA IPOTECARIA - SUCCESSIVA SOTTOPOSIZIONE DELL'IMMOBILE AD ESECUZIONE IMMOBILIARE DA PARTE DEL CREDITORE IPOTECARIO - AGGIUDICAZIONE DELL'IMMOBILE AD UN TERZO - RISARCIMENTO DA PARTE DEL NOTAIO - DANNO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Il danno che il notaio rogante il contratto di compravendita di un appartamento, il quale abbia omesso di effettuare le dovute visure ipotecarie, e tenuto a risarcire all'acquirente dell'immobile successivamente sottoposto ad esecuzione immobiliare da parte del creditore ipotecario ed aggiudicato ad un terzo, va commisurato all'effettivo nocumento sofferto dalla parte con l'esproprio od il rilascio del bene e puo esser pari al valore dell'appartamento perduto a causa dell'omissione colposa del notaio stesso.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)