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Sez. 3, Sentenza n. 2559 del 11/07/1969 (Rv. 342145 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO ESTIVO - DECORRENZA PER L'ANNO 1965).*
Stato
decisa il 1969-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342145-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO ESTIVO - DECORRENZA PER L'ANNO 1965).*

La legge 14 luglio 1965, n. 818, che prevede la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, essendo stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 20 luglio 1965, ai sensi dell'art. 10 delle Disposizioni preliminari e entrata in vigore nel decimoquinto giorno successivo alla sua pubblicazione, sicche, in Mancanza di espressa deroga, non poteva produrre i suoi effetti prima del termine dell'ordinario periodo di vacatio previsto dal menzionato art. 10 e, cioe, prima del 4 agosto 1965. (Conf. 897-69, massima n. 339264 3027-68, massima n. 335889).*

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)