Sez. 1, Sentenza n. 3027 del 30/09/1968 (Rv. 335889 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - ANNO 1965 - DECORRENZA - 4 AGOSTO 1965.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - ANNO 1965 - DECORRENZA - 4 AGOSTO 1965.*
La legge 14 luglio 1965, n. 818, sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, non puo essere interpretata retroattivamente per l'anno 1965 il periodo feriale ebbe, quindi, inizio dal giorno 4 agosto 1965, data di entrata in vigore della legge. (Conf. Alla sent. N. 977-68, massima n. 332366 V. 170-67, 74-67, 2817-66, 1871-66, 1869-66).*
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)