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Sez. L, Sentenza n. 939 del 03/02/1999 (Rv. 522922 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa al contratto collettivo del 1990/92 per i dipendenti della società Ferrovie dello Stato in tema di lavoro domenicale dei turnisti.
Stato
decisa il 1999-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522922-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune, con l'individuazione della volontà delle parti, è riservata all'esclusiva competenza del giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione coerente e logica (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito che, interpretando l'art. 51 c.c.n.l. 1990/92 per i dipendenti della società Ferrovie dello Stato, aveva ritenuto che la citata norma contrattuale tenesse distinto il riposo settimanale dalle festività e quindi aveva respinto la domanda del dipendente turnista che, allegando tale equiparazione, aveva domandato il pagamento di una giornata di retribuzione per non aver goduto la domenica del naturale giorno di riposo settimanale)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1363

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)