Sez. 2, Sentenza n. 7168 del 29/11/1983 (Rv. 431776 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO "IUSSU IUDICIS" - IN GENERE - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE "AD CAUSAM", DEL CONVENUTO - CONSEGUENZE - REIEZIONE DELLA DOMANDA NEI CONFRONTI DEL PREDETTO - PRONUNCIA SUL MERITO NEI CONFRONTI DEGLI EFFETTIVI TITOLARI DEL RAPPORTO CHIAMATI IN GIUDIZIO EX ART. 107 COD. PROC. CIV. - VALIDITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO "IUSSU IUDICIS" - IN GENERE - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE "AD CAUSAM", DEL CONVENUTO - CONSEGUENZE - REIEZIONE DELLA DOMANDA NEI CONFRONTI DEL PREDETTO - PRONUNCIA SUL MERITO NEI CONFRONTI DEGLI EFFETTIVI TITOLARI DEL RAPPORTO CHIAMATI IN GIUDIZIO EX ART. 107 COD. PROC. CIV. - VALIDITÀ.*
La carenza di legittimazione del convenuto per non essere titolare del rapporto controverso al momento dell'instaurazione del giudizio importa il difetto di una condizione dell'Azione e quindi comporta il rigetto della domanda nei confronti dello stesso ma non determina la nullità del giudizio così da ripercuotersi nei confronti dello eventuale chiamato in causa e non impedisce, quindi, la pronuncia sul merito nei confronti degli effettivi titolari del rapporto che siano stati chiamati in giudizio iussu iudicis a norma dell'art. 107 cod. proc. civ..*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 156
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)