Sez. 1, Sentenza n. 1175 del 06/02/1987 (Rv. 450721 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - DEDUZIONE DEL CONVENUTO DELLA ESTRANEITÀ AL RAPPORTO GIURIDICO DEDOTTO IN GIUDIZIO - INDICAZIONE DI UN TERZO QUALE EFFETTIVO OBBLIGO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL TERZO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CHIAMATO IN GIUDIZIO DEL TERZO - AMMISSIBILITÀ - APPREZZAMENTO DELL'OPPORTUNITÀ DELLA CHIAMATA - INSINDACABILITÀ NELLE FASI DI GRAVAME.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - DEDUZIONE DEL CONVENUTO DELLA ESTRANEITÀ AL RAPPORTO GIURIDICO DEDOTTO IN GIUDIZIO - INDICAZIONE DI UN TERZO QUALE EFFETTIVO OBBLIGO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL TERZO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CHIAMATO IN GIUDIZIO DEL TERZO - AMMISSIBILITÀ - APPREZZAMENTO DELL'OPPORTUNITÀ DELLA CHIAMATA - INSINDACABILITÀ NELLE FASI DI GRAVAME.*
In tema di obbligazioni, ove il convenuto opponga di essere estraneo al rapporto dedotto in giudizio ed indichi un terzo quale unico e vero soggetto passivo dell'obbligazione, non si determina, per il solo fatto di tale indicazione, un rapporto necessariamente consortile di diritto sostanziale, né, quindi, la necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo; tuttavia, per evitare eventuali contrasti di giudicati, il giudice, prospettandosi la causa comune al terzo, può ordinarne la chiamata in giudizio a norma dell'art. 107 cod. proc. civ., introducendo, in tal modo, un litisconsorzio processuale che rende opponibile la decisione anche al terzo. L'apprezzamento della opportunità di chiamata del terzo rappresenta una prerogativa esclusiva e discrezionale del giudice di primo grado, insindacabile dal giudice d'appello e, a maggior ragione, da quello di legittimità. (V 712/85, mass n 438918; (V 7168/83, mass n 431776; (V 4011/78, mass n 394768).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)