Sez. 1, Sentenza n. 265 del 29/01/1973 (Rv. 362119 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITA DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE - TEMPESTIVA ECCEZIONE DI PARTE - NECESSITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITA DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE - TEMPESTIVA ECCEZIONE DI PARTE - NECESSITA.*
Secondo il preciso disposto dell'ultimo comma dell'art 307 cod proc civ, l'Estinzione, pur operando di diritto, puo essere dichiarata dal giudice solo se eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra istanza o difesa, nel grado in cui l'Estinzione si e verificata. (V 174/69, mass n 338096).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)