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Sez. 1, Sentenza n. 4725 del 27/05/1987 (Rv. 453370 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - ECCEZIONE RELATIVA - FORME - USO DI FORMULE SACRAMENTALI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - RICHIESTA IN COMPARSA DI RISPOSTA DI "OGNI PROVVEDIMENTO DI LEGGE E DI GIUSTIZIA" - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1987-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453370-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - ECCEZIONE RELATIVA - FORME - USO DI FORMULE SACRAMENTALI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - RICHIESTA IN COMPARSA DI RISPOSTA DI "OGNI PROVVEDIMENTO DI LEGGE E DI GIUSTIZIA" - INSUFFICIENZA.*

L'eccezione di Estinzione del processo costituisce un'eccezione in senso stretto, non avendo il giudice il potere di rilevare d'ufficio il fatto estintivo del processo, sicché pur se per la sua proposizione non è richiesto l'uso di formule sacramentali, è però necessaria una manifestazione di volontà diretta a tal fine, senza che la stessa possa ravvisarsi nell'espressione con la quale la parte con la comparsa di risposta, dopo l'esposizione della vicenda processuale, abbia chiesto genericamente "ogni provvedimento di legge e di giustizia". (V 4545/80, mass n 408382; (V 439/78, mass n 389740; (V 1622/73, mass n 364480; (V 265/73, mass n 362119; (V 2186/70, mass n 348336).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)