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Sez. 4, Sentenza n. 41235 del 20/09/2004 Cc. (dep. 21/10/2004) Rv. 231019 - 01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - provvedimenti abnormi | Archiviazione del procedimento, da parte del giudice di pace, in funzione di Gip, in assenza della richiesta del P.M. - Atto abnorme - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2004-09-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231019-01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - provvedimenti abnormi

E abnorme il provvedimento con il quale il giudice di pace, in funzione di Gip, disponga l'archiviazione del procedimento (per guida in stato di ebbrezza, art. 186 cod. strad.), previo versamento della somma stabilità dalla legge, a titolo di oblazione, nonostante il parere contrario del P.M., in quanto la pronuncia di archiviazione in assenza della richiesta del P.M. - oltre a violare la disciplina di settore (art. 17 del D.Lgs. n. 274 del 2000) - determina una stasi irrimediabile del procedimento, archiviato senza che il titolare dell'azione penale abbia potuto interloquire.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)