diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1072 del 11/10/2006 Ud. (dep. 17/01/2007) Rv. 235288 - 01

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNAZIONALE DELLO STATO - ASSOCIAZIONI SOVVERSIVE | Art. 270 sexies cod. pen. - Condotte con finalità di terrorismo internazionale - Nozione - Azioni condotte nel contesto di conflitti armati e rivolte contro obiettivi militari - Configurabilità - Condizioni - Fondamento - Fattispecie relativa ad azioni suicide commesse da "kamikaze" in conflitti armati.
Stato
decisa il 2006-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235288-01

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNAZIONALE DELLO STATO - ASSOCIAZIONI SOVVERSIVE

L'art. 270 sexies cod. pen. rinvia, quanto alla definizione delle condotte terroristiche o commesse con finalità di terrorismo, agli strumenti internazionali vincolanti per l'Italia, e, in tal modo, introduce un meccanismo idoneo ad assicurare automaticamente l'armonizzazione degli ordinamenti degli Stati facenti parte della comunità internazionale in vista di una comune azione di repressione del fenomeno del terrorismo transnazionale. Ne consegue che, a seguito della integrazione della citata norma da parte della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York l'8 dicembre 1999 e ratificata dall'Italia con la legge 14 gennaio 2003 n. 7, costituiscono atto terroristico anche gli atti di violenza compiuti nel contesto di conflitti armati rivolti contro un obiettivo militare, quando le peculiari e concrete situazioni fattuali facciano apparire certe ed inevitabili le gravi conseguenze in danno della vita e dell'incolumità fisica della popolazione civile, contribuendo a diffondere nella collettività paura e panico. (In applicazione di tale principio, la Corte ha affermato che, in base all'art. 270 sexies, che contiene una norma definitoria incidente sulla portata della disposizione incriminatrice di cui all'art. 270 bis cod. pen., sono qualificabili come atti terroristici anche le azioni suicide commesse da c.d. "kamikaze" nel contesto di un conflitto armato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 270 com. 6, Cod. Pen. art. 270 bis, Decreto Legge 25/07/2005 num. 144 CORTE COST., Legge 14/01/2003 num. 7, Legge 31/07/2005 num. 155 CORTE COST., Tratt. Internaz. 08/12/1999

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)