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Sez. 6, Sentenza n. 28009 del 15/05/2014 Cc. (dep. 27/06/2014) Rv. 260076 - 01

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNAZIONALE DELLO STATO - IN GENERE | Condotte con finalità di terrorismo - Individuazione - Criteri.
Stato
decisa il 2014-05-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260076-01

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - CONTRO LA PERSONALITÀ INTERNAZIONALE DELLO STATO - IN GENERE

Per ritenere integrata la finalità di terrorismo di cui all'art. 270 sexies cod. pen., non è sufficiente la direzione dell'atteggiamento psicologico dell'agente, ma è necessario che la condotta posta in essere del medesimo sia concretamente idonea a realizzare uno degli scopi indicati nel predetto articolo (intimidire la popolazione, costringere i poteri pubblici a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali ecc. di un Paese o di un'organizzazione internazionale), determinando un evento di pericolo di portata tale da incidere sugli interessi dell'intero Paese. (In motivazione, la S.C. ha precisato che il riferimento al "contesto", contenuto nel citato art. 270 sexies, e sulla base del quale deve essere valutato il significato della condotta, impone di dar rilievo al pericolo del "grave danno" anche quando questo non dipenda solo dall'azione individuale considerata, ma sia piuttosto il frutto dell'innesto di essa in una più ampia serie causale non necessariamente controllata dall'agente, fermo restando che questi deve rappresentarsi e volere tale interazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 270 sexies, Cod. Pen. art. 280 CORTE COST., Cod. Pen. art. 280 com. 2 CORTE COST., Legge 14/01/2003 num. 7, Decisione Consiglio CEE 13/06/2002 num. 475, Tratt. Internaz. 08/12/1999, Tratt. Internaz. 14/06/2005

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)