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Sez. 1, Sentenza n. 10585 del 28/11/1996 (Rv. 500862 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Sanzioni amministrative - Principio di proporzionalità tra sanzione ed obbligo - Portata - Rapporti tra diritto comunitario e diritto interno statale su posizioni giuridiche garantite dal diritto comunitario - Rimessione degli atti alla Corte di giustizia europea - Condizioni - Controversia in ordine alla dedotta invalidità di una norma sanzionatoria interna stabilente una sanzione sproporzionata - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500862-01

COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE

Il principio di proporzionalità tra sanzione ed obbligo, enunciato dalla Corte di giustizia europea (decisioni nn. 286 del 1984, 302 del 1986, 265 del 1988, 126 del 1991) in relazione ai rapporti tra diritto comunitario e diritto interno statale, riguarda l'incidenza degli atti normativi degli Stati membri su posizioni giuridiche garantite dal diritto comunitario ed impone, per la legittimità di tale incidenza e della normativa nazionale che la prevede, che lo scopo perseguito non sia incompatibile con il diritto comunitario, che la normativa statale sia idonea a perseguirlo e che essa non provochi una limitazione della posizione garantita dal diritto comunitario sproporzionata rispetto allo scopo perseguito. Tale problematica non si pone e, pertanto, non sussistono le condizioni per rimettere la causa alla Corte di giustizia europea, nel caso in cui non vengano concretamente prospettati problemi interpretativi del diritto comunitario, ma venga dedotta l'invalidità di una norma sanzionatoria del diritto interno, che si assume stabilire una sanzione sproporzionata rispetto alla condotta imposta da un regolamento comunitario (nella specie, si deduceva l'invalidità dell'art. 4 del D.L. n. 370 del 1987, convertito nella legge n. 460 del 1987, che sanziona la mancata consegna della vinaccia per la distillazione, come previsto dall'art. 35 del Regolamento C.E.E. n. 822 del 1987, assumendo la sproporzione tra la sanzione e la condotta imposta dal citato Regolamento. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha respinto la richiesta di rimessione della causa alla Corte di giustizia europea).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 177, Decreto Legge 07/09/1987 num. 370 art. 4, Legge 04/11/1987 num. 460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)