Sez. 1, Sentenza n. 569 del 19/01/1995 (Rv. 489753 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - CORTE DI GIUSTIZIA - FUNZIONI - INTERPRETAZIONE DEL TRATTATO | Corte di Cassazione - Obbligo di richiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulle questioni di interpretazione del trattato - Previa valutazione della rilevanza della questione interpretativa - Legittimità - Fattispecie.
COMUNITÀ EUROPEA - CORTE DI GIUSTIZIA - FUNZIONI - INTERPRETAZIONE DEL TRATTATO
L'obbligo per le giurisdizioni nazionali di ultima istanza, di richiedere alla Corte di giustizia della Comunità europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulle questioni di interpretazione del trattato CEE, non esclude il potere dell'indicata giurisdizione nazionale di valutare la rilevanza della questione interpretativa - pur essendo detta valutazione espressamente e necessariamente prevista solo in relazione alla facoltà, riconosciuta ai giudici nazionali non di ultima istanza, di proporre le questioni medesime (art. 177, par.2 del Trattato CEE) -, dovendo, comunque, sussistere, anche nella fase del giudizio di ultima istanza, un dubbio, sul significato delle norme comunitarie da applicare, dal quale dipenda la soluzione della causa (nell'ipotesi, la S.C. - in fattispecie anteriore all'entrata in vigore dell'art. 10 legge n. 154 del 1992 - non ha sottoposto alla Corte di giustizia la questione di compatibilità dello schema contrattuale della "fidejussione" "omnibus", risultante dalle Norme bancarie uniformi dell'A.B.I., con gli artt. 85 ed 86 Trattato CEE, per pretesa illecita restrizione, da parte delle banche, dell'autonomia contrattuale dei potenziali "fidejussori", ritenendola irrilevante al fine di decidere il punto della negoziabilità dell'indicata "fidejussione", non essendo questa l'unica forma di garanzia personale impiegabile, in base alle N.B.U., per facilitare l'erogazione del credito bancario).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1956, Legge 17/02/1992 num. 154 art. 10, Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 177, Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)