Sez. 3, Sentenza n. 605 del 02/02/1982 (Rv. 418358 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - CON INCANTO - OFFERTE - SOGGETTI LEGITTIMATI - CONIUGE DEL DEBITORE - INCLUSIONE - AUMENTO DEL SESTO DOPO L'AGGIUDICAZIONE A TERZI - AMMISSIBILITÀ.*
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - CON INCANTO - OFFERTE - SOGGETTI LEGITTIMATI - CONIUGE DEL DEBITORE - INCLUSIONE - AUMENTO DEL SESTO DOPO L'AGGIUDICAZIONE A TERZI - AMMISSIBILITÀ.*
In tema di espropriazione forzata immobiliare, la previsione dello art. 579 cod. proc. civ. denegativa per il debitore esecutato dalla legittimazione di fare offerte all'incanto - che non integra un divieto dell'acquisto da parte del debitore - costituendo norma eccezionale rispetto alla "regola" stabilita dallo stesso art. 579 per la quale la legittimazione all'offerta compete ad "ognuno", non può trovare applicazione analogica per altre ipotesi od a altri soggetti non considerati in detta norma, neppure con riguardo al coniuge del debitore - ancorché sussista tra i coniugi il regime di comunione legale dei beni previsto dagli artt. 177 e segg. cod. civ. - sicché questi rientrando nell'ampia e onnicomprensiva categoria delineata dal richiamato art. 579 cod. proc. civ., è ammesso a fare offerte per l'incanto ed offerta di aumento del sesto dopo la aggiudicazione, senza che rilevi il fatto che, per volontà della legge, l'effetto traslativo del bene - operato direttamente soltanto in capo a lui quale offerente aggiudicatario - si ripercuota per la metà nel patrimonio del debitore esecutato.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 579
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)