Sez. 3, Sentenza n. 5361 del 05/11/1985 (Rv. 442599 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - INCOMPETENZA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - CONDIZIONI.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - INCOMPETENZA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - CONDIZIONI.*
Il principio della rilevabilità d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, della questione della Competenza per materia deve essere coordinato con il sistema normativo delle impugnazioni con la conseguenza che l'incompetenza per materia è pur rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ma ogni questione intorno ad essa rimane preclusa da una statuizione sul punto, non impugnata, o da una statuizione di merito, passata in giudicato, che presuppone l'affermazione della Competenza del giudice che l'ha emessa. (V 460/79, mass n 396575; (V 5748/77, mass n 389268).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)