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Sez. L, Sentenza n. 4053 del 15/06/1988 (Rv. 459163 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - INCOMPETENZA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1988-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459163-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - INCOMPETENZA - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - CONDIZIONI - LIMITI.*

Il principio della rilevabilità d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, della questione della Competenza per materia deve essere coordinato con il sistema normativo delle impugnazioni, con la conseguenza che l'incompetenza per materia è pur rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ma ogni questione intorno ad essa rimane preclusa da una statuizione sul punto, non impugnata, o da una statuizione di merito, passata in giudicato, che presuppone l'affermazione della Competenza del giudice che l'ha emessa. Pertanto, qualora la sentenza di primo grado, che abbia disatteso l'eccezione d'incompetenza per materia proposta dal convenuto e rigettato la domanda, sia appellata solo per il merito dalla parte soccombente, la parte vittoriosa, per ottenere il riesame della questione di Competenza, decisa in senso ad essa sfavorevole da detta sentenza, ha l'Onere di proporre appello incidentale, essendo tale impugnazione necessaria per evitare che detta questione rimanga preclusa dal giudicato interno, che è rilevabile d'ufficio anche in Sede di legittimità. (V 3040/87, mass n 452143; (V 2016/85, mass n 439992; (Conf 5361/85, mass n 442599, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)