diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 19130 del 15/12/2003 (Rv. 568895 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Indennità di maternità attribuita alle lavoratrici libere professioniste - Termine breve (annuale) di prescrizione previsto per le lavoratrici dipendenti e per quelle autonome - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Dubbio di illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2003-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568895-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ

In tema di prescrizione del diritto alla indennità di maternità, la speciale prescrizione breve (annuale) prevista, con decorrenza dal giorno in cui le prestazioni sono dovute, dall'art. 6 ultimo comma della legge 11 gennaio 1943, n. 138 per l'azione diretta a conseguire l'indennità di malattia, si estende alla domanda avente ad oggetto il riconoscimento del diritto al trattamento economico dovuto alle lavoratrici dipendenti, in base alla legge 30 dicembre 1971 n. 1204, per i periodi di astensione obbligatoria e di assenza facoltativa dal lavoro connessi alla nascita del figlio (ovvero, nel caso di lavoratrici affidatarie in preadozione, all'ingresso del bambino nella famiglia affidataria), nonché a quella avente - ad oggetto il riconoscimento del diritto alla indennità di maternità prevista per le lavoratrici autonome dalla legge 29 dicembre 1987 n. 546, senza che a ciò sia d'ostacolo la mancanza in quest'ultima legge di un richiamo espresso ai criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie (contenuto invece nella legge n. 1204 del 1971), atteso che, nella ricorrenza anche per la prescrizione del diritto all'indennità di maternità alle lavoratrici autonome della medesima ratio giustificatrice della soggezione al menzionato termine breve, il carattere (non eccezionale ma) speciale della relativa norma di previsione consente l'applicazione analogica della stessa. Detta applicazione analogica non è invece consentita nel caso delle libere professioniste, in quanto l'estinzione del diritto delle stesse alla indennità di maternità per decorso del tempo forma oggetto di una specifica disposizione, l'art. 2 della legge n. 379 del 1990, il quale prevede che la domanda per il godimento dell'indennità di maternità deve essere proposta entro 180 giorni dal parto, con la conseguenza che, nonostante la omogeneità teleologica di detta legge con quelle poste a tutela della maternità delle lavoratrici dipendenti ed autonome, non vi è ragione di equipararne la disciplina sotto il profilo della estinzione del diritto per decorso del tempo in relazione alla esigenza di certezza e rapidità dell'accertamento dei presupposti per ottenere la tutela previdenziale, esigenza garantita dal breve termine di decadenza entro il quale le libere professioniste debbono far valere il loro diritto alla indennità di maternità, termine non previsto per le lavoratrici dipendenti né per quelle autonome; ciò che esclude anche ogni dubbio di illegittimità costituzionale sotto il profilo di una pretesa violazione dell'art. 3 Cost.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 29/12/1987 num. 546 CORTE COST., Legge 11/12/1990 num. 379 art. 2, Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)