Sez. L, Sentenza n. 444 del 19/01/1998 (Rv. 511724 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Indennità di maternità attribuita alle lavoratrici autonome - Termine breve (annuale) di prescrizione - Applicabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ
La speciale prescrizione breve (annuale) prevista, con decorrenza dal giorno in cui le prestazioni sono dovute, dall'art. 6 ultimo comma della legge 11 gennaio 1943, n. 138 per l'azione diretta a conseguire l'indennità di malattia si estende alla domanda avente ad oggetto il riconoscimento del diritto al trattamento economico dovuto alle lavoratrici dipendenti, in base alla legge 30 dicembre 1971 n. 1204, per i periodi di astensione obbligatoria e di assenza facoltativa dal lavoro connessi alla nascita del figlio (ovvero, nel caso di lavoratrici affidatarie in preadozione, all'ingresso del bambino nella famiglia affidataria).Il medesimo termine prescrizionale, in coerenza con i principi di razionalità e di uguaglianza intrinseci all'art. 3 Cost., deve ritenersi applicabile anche all'indennità di maternità - identica alla prima nel contenuto e nella funzione - attribuita alle lavoratrici autonome dalla legge 29 dicembre 1987 n. 546, senza che a ciò sia d'ostacolo la mancanza in quest'ultima legge di un richiamo espresso ai criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie (contenuto invece nelle legge n. 1204 del 1971) atteso che, nella ricorrenza anche per la prescrizione del diritto all'indennità di maternità alle lavoratrici autonome della medesima ratio giustificatrice della soggezione al menzionato termine breve, il carattere (non eccezionale ma) speciale della relativa norma di previsione consente l'applicazione analogica della stessa.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Preleggi art. 12, Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 CORTE COST., Legge 29/12/1987 num. 546 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)