Sez. 2, Sentenza n. 1753 del 03/12/1965 Ud. (dep. 30/03/1966) Rv. 100992 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICAZIONE - COMUNICAZIONE DI UN AVVISO OD ESTRATTO - SUFFICIENZA - CONDIZIONI - MANCATA INDICAZIONE DELLA DATA DI SPEDIZIONE DEL TELEGRAMMA CONTENENTE LA DICHIARAZIONE DI GRAVAME - POSSIBILITA DI STABILIRE SULLA BASE DELLE ALTRE INDICAZIONI LA TEMPESTIVITA DEL GRAVAME - FATTISPECIE - VALIDITA DELLA NOTIFICAZIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICAZIONE - COMUNICAZIONE DI UN AVVISO OD ESTRATTO - SUFFICIENZA - CONDIZIONI - MANCATA INDICAZIONE DELLA DATA DI SPEDIZIONE DEL TELEGRAMMA CONTENENTE LA DICHIARAZIONE DI GRAVAME - POSSIBILITA DI STABILIRE SULLA BASE DELLE ALTRE INDICAZIONI LA TEMPESTIVITA DEL GRAVAME - FATTISPECIE - VALIDITA DELLA NOTIFICAZIONE.*
Agli effetti dell'art 199 bis cod proc pen, deve ritenersi sufficiente la notificazione di un avviso che contenga l'indicazione di tutti gli elementi necessari per porre l'imputato in grado di controllare la tempestivita e la regolarita dell'impugnazione proposta dal PM. Nel caso in cui sia stato notificato un estratto della dichiarazione di gravame trasmessa per telegrafo, la omessa indicazione della data in cui il telegramma e stato spedito non infirma la validita della notificazione quando nell'avviso notificato sia indicata la data di ricezione dello stesso telegramma, e tale indicazione, insieme alle altre contenute nel medesimo avviso (in particolare, quella relativa all'organo del PM da cui l'impugnazione e stata proposta) consenta di accertare senza possibilita di equivoci la tempestivita del gravame.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 199 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)