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Sez. 3, Sentenza n. 13013 del 30/12/1993 (Rv. 484918 - 01)

Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Invalidità personale - Permanente | Capacità lavorativa specifica e capacità lavorativa generica - Accertamento - Necessità.
Stato
decisa il 1993-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484918-01

Risarcimento del danno - Valutazione e liquidazione - Invalidità personale - Permanente

Escluse le situazioni lesive caratterizzate dalle cosiddette "micropermanenti", sussistendo di norma una relazione di proporzionalità tra menomazione fisica (che incide sulla capacità di lavoro) e diminuzione delle possibilità di produzione di reddito (che incide sulla capacità di guadagno), ai fini della corretta individuazione della somma occorrente per ristorare il danno sofferto dal lavoratore reso invalido da sinistro, il giudice oltre ad accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità di svolgimento dell'attività lavorativa specifica che in concreto impegnava il soggetto leso, deve anche accertare se ed in qual misura in tale soggetto persista o residui, dopo e nonostante l'infortunio subito, una generica capacità di attendere al altri lavori, confacente alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, e altrimenti idonei alla produzione, in luogo di quelle perse o ridotte, di diverse fonti di reddito (cosiddetta capacità lavorativa generica).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)