Sez. 3, Sentenza n. 1764 del 19/02/1998 (Rv. 512799 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE | Postumi permanenti incidenti, con una certa entità, sulla capacità lavorativa specifica - Riduzione della capacità di guadagno - Danno patrimoniale - Automatico obbligo di risarcimento del danneggiante - Esclusione - Prova del lucro cessante - Onere del danneggiato - Prova per presunzioni - Ammissibilità - Criterio di cui all'art. 4 legge n. 39 del 1977 - Inapplicabilità - Riduzione della capacità lavorativa generica - Inclusione nel danno biologico.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE
L'accertamento di postumi permanenti, incidenti con una certa entità (in quanto l'invalidità cosiddetta micropermanente è una componente del danno biologico) sulla capacità lavorativa specifica, non comporta l'automatico obbligo del danneggiante di risarcire il danno patrimoniale (art. 2043 cod. civ.), conseguenza della riduzione della capacità di guadagno - derivante dalla ridotta capacità lavorativa, specifica e generica - e quindi di produzione di reddito, e perciò incombe al danneggiato la prova del lucro cessante - anche presuntiva, perché proiettato nel futuro, ma non in base ai criteri dettati dall'art. 4 legge 26 febbraio 1977 n. 39, norma eccezionale, applicabile solo per l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore (art. 18 legge 24 dicembre 1969 n. 990) - mentre nella liquidazione del danno biologico, consistendo nell' evento della menomazione dell'integrità psicofisica della persona, può essere compresa la riduzione della capacità lavorativa generica, considerata però non come causa di mancato guadagno, ma come lesione del generico modo di essere del soggetto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 art. 4 CORTE COST., Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 2057
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)