Sez. 1, Sentenza n. 4354 del 16/05/1997 (Rv. 504420 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Indebita deduzione di oneri - Dichiarazione integrativa - Presentazione - Liquidazione ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 - Inammissibilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, l'esercizio del potere di liquidazione dell'imposta sulla base della dichiarazione originaria ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, la cui sopravvivenza alla presentazione della dichiarazione integrativa, secondo il tenore letterale dell'art. 32, primo comma, terzo periodo, del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, conv. in legge 7 agosto 1982 n. 516, non può ritenersi in assoluto esclusa (l'effetto preclusivo non verificandosi - in ogni caso - nella ipotesi di dichiarazione integrativa così detta semplice), resta precluso dalla presentazione di dichiarazione integrativa, con la quale il contribuente abbia modificato in aumento il reddito imponibile attraverso la esclusione degli oneri da lui indebitamente dedotti nella dichiarazione originaria, non potendo tale fattispecie ritenersi esclusa dall'area del "condono". Pertanto è illegittima la iscrizione a ruolo della maggiore imposta I.R.P.E.F. secondo la liquidazione conseguente alla esclusione di oneri non previsti, quando il contribuente aveva nello stesso senso integrato la dichiarazione a norma degli artt. 14 e 15 del citato D.L. n. 429 del 1982, provvedendo al "versamento diretto" della maggiore imposta dovuta.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 32 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)