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Sez. 5, Sentenza n. 2340 del 17/02/2001 (Rv. 543929 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Domanda ex art. 38 legge n. 413 del 1991 - Presentazione - Successiva liquidazione dell'imposta ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 - Ammissibilità - Conseguenze - Potere dell'Ufficio di depennare deduzioni dal reddito non spettanti - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543929-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

La domanda di condono presentata ai sensi dell'art. 38 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, mentre si pone come preclusiva dell'accertamento della amministrazione finanziaria, non preclude la liquidazione delle imposte ex art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, tale potere essendo espressamente riconosciuto dall'art. 57 della stessa legge n. 413 del 1991, il quale fa salvi gli effetti della liquidazione delle imposte in base alla dichiarazione originaria a norma degli artt. 36 bis e 36 ter del citato d.P.R.; ne consegue che l'Ufficio è facultato ad escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito, non spettanti, allorquando le stesse siano state erroneamente indicate nella dichiarazione presentata dal contribuente.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 38 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 57 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)