Sez. 4, Sentenza n. 5007 del 26/03/1996 Ud. (dep. 16/05/1996) Rv. 205219 - 01
Stupefacenti - In genere | Quantità ingenti di sostanze stupefacenti - Ravvisabilità dell'aggravante di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Fattispecie.
Stupefacenti - In genere
Poiché il termine ingente di cui all'art. 80, comma secondo, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, deve attribuirsi il significato di molto grande e non già di immane, enorme, può parlarsi di consistenza ingente rispetto a quei quantitativi di sostanza stupefacente che siano idonei a soddisfare le esigenze di un numero assai elevato di tossicodipendenti per un periodo prolungato oppure a saturare il mercato, con riferimento ad un'area circoscritta e per un breve tempo. (Nella fattispecie è considerato ingente un quantitativo di circa Kg. 2, 761 di cocaina, da cui erano ricavabili ventiduemila - ventitremila dosi droganti).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 80 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)