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Sez. 6, Sentenza n. 2868 del 02/10/1997 Ud. (dep. 06/03/1998) Rv. 210365 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Produzione e traffico illecito - Aggravante della quantità ingente - Condizioni per l'applicabilità - Valutazione relativa del quantitativo in ragione dell'area cui è destinato e del periodo per il quale è in grado di saturare il mercato di riferimento - Fattispecie in una ipotesi di detenzione di 3 Kg di hascisc e 500 grammi di cocaina.
Stato
decisa il 1997-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210365-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di spaccio di sostanze stupefacenti, ai fini dell'aggravante prevista dall'art. 80 del DPR 9 ottobre 1990 n. 309, il concetto di quantità rilevante è relativo e deve essere rapportato all'area di mercato considerata in un determinato momento storico e al periodo di tempo necessario per quel mercato di assorbire o esaurire la quantità destinata allo spaccio. Spetta al giudice del merito stabilire di volta in volta le condizioni in base alle quali può dirsi realizzata tale saturazione del mercato. All'uopo deve stabilire, dandone adeguata giustificazione in motivazione, per un verso, quale sia l'area di mercato nella quale la droga detenuta è destinata, intendendosi per mercato non solo l'area territoriale, ma anche la presumibile quantità di domanda cui l'offerta dello stupefacente sarà destinato e quali i criteri di individuazione dell'area stessa e, per altro verso, quale sia il periodo nel quale possa durare la saturazione del mercato, dato che, per quest'ultimo aspetto temporale il periodo di diffusività è tanto maggiore quanto più lungo sia il tempo di saturazione, non potendosi definire ingente un quantitativo che saturi il mercato in breve periodo, sì che la sua pericolosità si esaurisca presto. (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha rinviato gli atti al giudice di merito perché valutasse i fatti alla luce dei parametri così indicati in una ipotesi in cui l'aggravante era stata ritenuta, solo in ragione delle dosi ricavabili, con riferimento a un quantitativo di 500 grammi di cocaina e 3 chilogrammi di hascisc).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)