Sez. L, Sentenza n. 23362 del 15/10/2013 (Rv. 628287 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Revisione per errore - Art. 9, comma 3, d.lgs. n. 38 del 2000 - Interpretazione letterale, sistematica, storica e costituzionalmente orientata - Cristallizzazione della prestazione indebita - Sussistenza - Riassorbimento - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE
Alla stregua di un'interpretazione letterale, sistematica, storica e costituzionalmente orientata dell'art. 9, comma 3, del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, il mantenimento delle prestazioni indebite erogate dall'INAIL a seguito di errore non rettificabile comporta la cristallizzazione della prestazione al momento in cui l'errore è stato rilevato senza consentire le rivalutazioni periodiche delle rendite, ma non anche il riassorbimento di questa, non previsto dalla norma e che sarebbe possibile solo attraverso il congelamento degli adeguamenti relativi ad altre rendite, non affette da errore, di cui goda l'assicurato, realizzando, in tal modo, un risultato irrazionale ed iniquo perché incidente solo sulla posizione di assicurati che siano beneficiari (anche) di rendite immuni da errori.
Riferimenti normativi: Legge 23/02/2000 num. 38 art. 9 com. 3 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)