Sez. L, Sentenza n. 16476 del 15/07/2009 (Rv. 609367 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - IN GENERE | Mobilità del personale nell'ambito degli enti pubblici - Diritto alla conservazione del trattamento economico di fatto percepito al momento del trasferimento - Sussistenza - Indennità di esercizio - Spettanza - Limiti - Riferimento necessario all'importo già maturato all'atto del trasferimento - Classi biennali di stipendio - Connessione con le particolari modalità della prestazione presso le ferrovie - Sussistenza - Spettanza - Esclusione - Premio di esercizio non ancora maturato - Spettanza - Esclusione.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - IN GENERE
In caso di transito di un dipendente delle Ferrovie dello Stato ad un ente pubblico sulla base della legislazione sulla mobilità, il trattamento economico spettante al medesimo è precisato dall'art. 5, comma secondo del d.P.C.M. 5 agosto 1988 n. 325 (emanato sulla base dell'art. 4 della legge n. 554 del 1988), secondo cui il dipendente trasferito conserva l'insieme del trattamento economico di fatto in atto al momento dl trasferimento, comprensivo anche delle voci retributive di carattere contrattuale, mentre il successivo d.P.C.M. n. 428 del 1989 contiene disposizioni attinenti alla diversa questione relativa alla misura degli oneri economici gravanti sull'ente destinatario nei rapporti tra lo stesso e l'ente di provenienza. Ne consegue che il lavoratore (nella specie trasferito al servizio del Consorzio Acquedotti Alto Viterbese) ha diritto a conseguire dalle Ferrovie dello Stato anche l'indennità di esercizio, corrisposta su base annuale e costituente componente del trattamento economico di fatto al momento del trasferimento, ma non le classi biennali di stipendio, legate all'acquisizione di una maggiore anzianità e giustificate solo dalle modalità e dai caratteri particolari della prestazione di lavoro presso le ferrovie, né il premio di esercizio non ancora maturato, che non faceva parte del trattamento di fatto già in atto al momento del distacco.
Riferimenti normativi: DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 219 CORTE COST., DPCM 05/08/1988, Legge 17/05/1985 num. 210 art. 16 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)