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Sez. L, Sentenza n. 766 del 23/01/1995 (Rv. 489867 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COMPARIZIONE (TERMINI DI) | Inosservanza del termine dilatorio - Nullità dell'atto di appello - Esclusione - Nullità della notificazione - Sussistenza - Sanatoria - Mezzi - Effetti.
Stato
decisa il 1995-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489867-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COMPARIZIONE (TERMINI DI)

Nel rito del lavoro l'inosservanza, in sede di ricorso in appello, del termine dilatorio a comparire non comporta la nullità dello stesso atto di appello, ma determina una mera nullità della notificazione, sanabile per effetto di costituzione dell'appellato o di rinnovazione, disposta dal giudice ex art. 291 cod. proc. civ., con salvezza degli effetti ricollegabili all'avvenuta presentazione del ricorso e in particolare al deposito tempestivo dell'atto di gravame.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)