Sez. L, Sentenza n. 766 del 23/01/1995 (Rv. 489867 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COMPARIZIONE (TERMINI DI) | Inosservanza del termine dilatorio - Nullità dell'atto di appello - Esclusione - Nullità della notificazione - Sussistenza - Sanatoria - Mezzi - Effetti.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COMPARIZIONE (TERMINI DI)
Nel rito del lavoro l'inosservanza, in sede di ricorso in appello, del termine dilatorio a comparire non comporta la nullità dello stesso atto di appello, ma determina una mera nullità della notificazione, sanabile per effetto di costituzione dell'appellato o di rinnovazione, disposta dal giudice ex art. 291 cod. proc. civ., con salvezza degli effetti ricollegabili all'avvenuta presentazione del ricorso e in particolare al deposito tempestivo dell'atto di gravame.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)