Sez. L, Sentenza n. 4461 del 15/04/1993 (Rv. 481845 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Comparizione (termini di) | Termine delatorio a comparire - Inosservanza - Nullità conseguente della notificazione - Sanatoria "ex tunc" per spontanea costituzione dell'appellato o per rinnovazione - Ammissibilità - Mancanza di quest'ultima - Nullità del giudizio di gravame - Accertamento nel giudizio di cassazione - Annullamento della sentenza con rinvio - Necessità - Assegnazione di un termine per la rinnovazione o fissazione di una nuova udienza - Obbligo del giudice di rinvio.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Comparizione (termini di)
Nel rito del lavoro, l'inosservanza, in sede di ricorso in appello, del termine dilatorio a comparire non comporta la nullità dello stesso atto di appello, bensì quella della sua notificazione, sanabile "ex tunc" per effetto di spontanea costituzione dell'appellato o di rinnovazione, disposta dal giudice ex art. 291 cod. proc. civ., la mancanza della quale, pur in difetto di detta costituzione, comporta la nullità dell'intero giudizio di gravame, il cui rilievo in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza conclusiva del giudizio medesimo impone l'annullamento di questa con rinvio della causa ad altro giudice equiordinato, cui spetterà di assegnare un termine per la rinnovazione della notificazione dell'atto di appello ovvero di fissare una nuova udienza di discussione che l'appellante dovrà notificare alla controparte presso il procuratore costituito, in una col ricorso, nel rispetto del termine di cui all'art. 435, terzo comma cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)