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Sez. 1, Sentenza n. 9044 del 21/05/1979 Ud. (dep. 29/10/1979) Rv. 143290 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETA IN GENERE - CONCESSIONE DELLE ATTENUANTI GENERICHE E NEGATA PREVALENZA SULLE AGGRAVANTI - CONTRADDITTORIETA DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-05-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/143290-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETA IN GENERE - CONCESSIONE DELLE ATTENUANTI GENERICHE E NEGATA PREVALENZA SULLE AGGRAVANTI - CONTRADDITTORIETA DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*

Non sussiste contraddittorieta di motivazione nel caso in cui il giudice, concedendo le attenuanti generiche, non ne dichiari la prevalenza sulle aggravanti, poiche nel processo logico-giuridico volto alla concessione di una attenuante il criterio da seguire si colloca in un ordine diverso da quello da osservare per la formulazione del giudizio di comparazione tra attenuanti ed aggravanti. Il primo, infatti, si presenta come antecedente logico e trae la sua ragione d'essere dalle esigenze di mitigare opportunamente la pena, che il giudice abbia ritenuto congrua rispetto al reato considerato come fine a se stesso, per meglio adattarla alle concorrenti circostanze favorevoli al reo. Il secondo trova la sua fonte normativa nell'art 69 cod pen, le cui regole sono dirette, attraverso la comparazione delle circostanze favorevoli e contrarie, alla valutazione umana ed integrale della personalita del colpevole ed alla entita complessiva del fatto.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)