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Sez. 3, Sentenza n. 2853 del 11/02/2005 (Rv. 580182 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE | Contratto di locazione - Ritardato adempimento - Domanda di interessi moratori - Presupposto - Inadempimento colpevole del debitore - Conseguenze.
Stato
decisa il 2005-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580182-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

In tema di obbligazioni pecuniarie ed in ipotesi di ritardato pagamento, la richiesta degli interessi moratori e quella di risarcimento del maggior danno - di cui, rispettivamente, al primo e secondo comma dell'art. 1224 cod. civ. - trovano comune origine e presupposto nell'inadempimento colposo del debitore. Ne consegue che è errata in diritto la sentenza che abbia escluso la colpevolezza della conduttrice inadempiente all'obbligo di pagare i canoni, addebitando invece il ritardo al comportamento colposo dei locatori, e contemporaneamente abbia condannato la conduttrice medesima al pagamento degli interessi legali sui canoni scaduti e non pagati, atteso che presupposto dell'obbligo di pagare gli interessi moratori sui crediti per fitti e pigioni è sempre un inadempimento colpevole del debitore, anche nelle ipotesi di mora ex re a norma dell'art 1219 comma secondo n. 3 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)