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Sez. 2, Sentenza n. 3187 del 04/03/2003 (Rv. 560833 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE | Ritardato adempimento - Domanda di interessi moratori - Giudicato - Successiva domanda di risarcimento del maggior danno in un diverso giudizio - Preclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560833-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

In tema di obbligazioni pecuniarie ed in ipotesi di ritardato pagamento, la richiesta degli interessi moratori e quella di risarcimento del maggior danno - di cui, rispettivamente, al primo e secondo comma dell'art. 1224 cod. civ. - trovano comune origine e presupposto nell'inadempimento colposo del debitore. Ne consegue che, salvo che il danneggiato abbia, nel primo giudizio, precisato di limitare la sua pretesa risarcitoria alla sola prima voce riservandosi di agire separatamente per il ristoro dell'altra e la controparte non abbia sollevato contestazioni al riguardo, le relative pretese, riferendosi ad una situazione giuridica unitaria, non sono frazionabili processualmente ed il giudicato formatosi sulla domanda di interessi moratori, che costituisce appunto pronuncia sul diritto al risarcimento del danno per inadempimento di obbligazione pecuniaria, preclude la possibilità di chiedere in un successivo giudizio il maggior danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)