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Sez. 3, Sentenza n. 1637 del 31/05/1971 (Rv. 352070 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - INUTILE DECORSO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - DOMANDA DELLA PARTE - NECESSITA - DECLARATORIA D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352070-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - INUTILE DECORSO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - DOMANDA DELLA PARTE - NECESSITA - DECLARATORIA D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE - PRECLUSIONE.*

Pur in presenza dell'inutile decorso di un termine essenziale, e sempre necessaria la domanda di parte affinche possa pronunciarsi la risoluzione di un contratto. Invero l'espressione ' di dirittò, usata in proposito dalla norma dell'art 1457, secondo comma, cod civ, significa soltanto che la pronunzia giudiziale relativa ha carattere meramente dichiarativo della risoluzione stessa e che, quindi, i suoi effetti rimontano al tempo, in cui si e verificato l'evento, e non gia che a tale pronuncia il giudice possa provvedere d'ufficio.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1457

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)