Sez. L, Sentenza n. 4913 del 16/07/1983 (Rv. 429801 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - BENEFICI DELL'ANZIANITÀ FITTIZIA - OPERATIVITÀ - ESTENSIONE - TRATTAMENTO PENSIONISTICO INTEGRATIVO A CARICO DI GESTIONI SPECIALI - INCLUSIONE.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - BENEFICI DELL'ANZIANITÀ FITTIZIA - OPERATIVITÀ - ESTENSIONE - TRATTAMENTO PENSIONISTICO INTEGRATIVO A CARICO DI GESTIONI SPECIALI - INCLUSIONE.*
Il beneficio dell'anzianità fittizia (di sette o di dieci anni), previsto a favore dei dipendenti pubblici ex-combattenti ed assimilati dal secondo comma dell'art. 3 della legge n. 336 del 1970 (mirante sia allo sfoltimento dei ruoli, sia all'agevolazione di quei lavoratori che abbiano subito un danno o un ritardo di carriera in conseguenza degli eventi bellici) ed esteso (ai sensi dell'art. 1, quarto comma, della legge n. 824 del 1971) ai dipendenti degli istituti e delle aziende di credito di diritto pubblico, opera per tutte le possibili erogazioni che competono al dipendente in relazione al suo collocamento a riposo, compreso l'eventuale trattamento pensionistico integrativo a carico di gestioni speciali. (V 4913/82, mass n 422922; (V 3148/82, mass n 421092; (V 4564/80, mass n 408399).*
Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 art. 3 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)