Sez. L, Sentenza n. 9892 del 14/05/2015 (Rv. 635380 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Art. 23 della legge n. 171 del 1973 - Centro storico di Chioggia - Individuazione di detto centro - Criteri - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
In relazione all'art. 23 della legge 16 aprile 1973, n. 171 (prevedente l'estensione degli sgravi contributivi relativi al Mezzogiorno anche alle aziende operanti nel centro storico di Chioggia), la locuzione "centro storico di Chioggia", in essa contenuta e rilevante ai fini dell'applicazione degli sgravi, va interpretata, a norma dell'art. 12 delle preleggi, in senso urbanistico e tradizionale e corrisponde, pertanto, alla delimitazione territoriale datane dal piano regolatore generale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la località, denominata Saloni, ove si svolgeva effettivamente l'attività della società ricorrente, pur costituendo territorio urbano di Chioggia, non era ricompresa nel suo centro storico in base al piano regolatore, né poteva considerarsi un'isola della laguna di Venezia).
Riferimenti normativi: Legge 16/04/1973 num. 171 art. 23 CORTE COST., Preleggi art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)