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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 98 del 07/01/2014 (Rv. 629276 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Art. 10 del d.lgs. n. 504 del 1992 - Ultrattività della dichiarazione - Condizioni.
Stato
decisa il 2014-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629276-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), qualora la relativa dichiarazione sia già stata presentata per un anno precedente, non sussiste l'obbligo di rinnovarla per quelli successivi ove non siano intervenute variazioni capaci di determinare un diverso ammontare nell'imposta stessa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 10 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 10 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)