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Sez. 5, Sentenza n. 19877 del 05/10/2016 (Rv. 641254 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Dichiarazione (o denuncia di variazione) ex art. 10, comma 4, del d.lgs. 504 del 1992 - Obbligo - Permanenza sino alla presentazione - Autonome violazioni per ciascun anno di imposta - Sussistenza.
Stato
decisa il 2016-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641254-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di ICI, l'obbligo del contribuente di denunciare le modificazioni incidenti sul valore del cespite ex art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le variazioni si sono avverate, non cessa allo scadere di tale termine, ma permane sino al momento in cui la dichiarazione non sia presentata, determinando per ciascun anno d'imposta un'autonoma violazione punibile ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 10 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)