Sez. 6 - L, Ordinanza n. 19529 del 23/07/2018 (Rv. 650203 - 01)
PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - DECADENZA | Decadenza - Ordinanza di decadenza per mancata comparizione della parte o per mancata citazione dei testi - Revocabilità - Relativo potere - Giudice del merito - Attribuzione.
PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - DECADENZA
Spetta esclusivamente al giudice di merito, in base al disposto degli artt. 208 c.p.c. e 104 disp.att. c.p.c., valutare se sussistano giusti motivi per revocare l'ordinanza di decadenza della parte dal diritto di escutere i testi per mancata comparizione all'udienza all'uopo fissata, ovvero per mancata intimazione degli stessi, esulando dai poteri della S.C. accertare se l'esercizio di detto potere discrezionale sia avvenuto in modo opportuno e conveniente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 208 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 104 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)