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Sez. 3, Ordinanza n. 12110 del 06/05/2024 (Rv. 670908-01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - DECADENZA | Per mancata intimazione dei testi da escutere - Eccezione della parte - Termini.
Stato
decisa il 2024-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670908-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - DECADENZA

In tema di prova testimoniale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 104 disp. att. c.p.c. e 250 c.p.c., nel caso di ingiustificatamente omessa citazione dei testi per l'udienza fissata per il loro esame e di loro mancata comparizione spontanea, la decadenza dalla prova dev'essere eccepita dalla parte interessata e pronunciata dal giudice nella stessa udienza alla quale si riferisce l'inattività, che ne costituisce il presupposto di fatto, salvo che sussista un valido motivo per rinviare all'udienza successiva la proposizione dell'eccezione.

Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 104 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 250

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)