Sez. 4, Sentenza n. 20007 del 17/04/2026 Ud. (dep. 01/06/2026) Rv. 290080-01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTIVO RAVVEDIMENTO | Attenuante del cd. ravvedimento attivo - Donazione, da parte del soggetto imputato del delitto di cessione di sostanze stupefacenti, di una somma di denaro in favore di una fondazione finalizzata al contrasto delle tossicodipendenze - Configurabilità della circostanza - Condizioni.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTIVO RAVVEDIMENTO
Non integra l'attenuante del ravvedimento operoso, di cui all'art. 62, comma primo, n. 6), seconda parte, cod. pen., il comportamento dell'imputato sostanziatosi nella donazione di una somma di denaro in favore di una fondazione finalizzata al contrasto delle tossicodipendenze, posto che il riconoscimento della diminuente postula un giudizio di reversibilità del danno concretamente recato alla parte lesa e una condotta attiva funzionale ad attenuare o ad elidere le conseguenze negative scaturite dall'immissione sul mercato della partita di stupefacente oggetto di contestazione. (Vedi: n. 6863 del 1994, Rv. 198743-01).
Cod. Pen. art. 62 com. 1 lett. 6), Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 1, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 1, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 4 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)