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Sez. L, Sentenza n. 5894 del 27/11/1985 (Rv. 443065 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE - RIDUZIONE DELLA SOMMA RICHIESTA CON IL RICORSO INTRODUTTIVO - AMMISSIBILITÀ - GRAVI MOTIVI O AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443065-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE - RIDUZIONE DELLA SOMMA RICHIESTA CON IL RICORSO INTRODUTTIVO - AMMISSIBILITÀ - GRAVI MOTIVI O AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

La mera riduzione della somma richiesta con il ricorso introduttivo operato dal ricorrente nel corso del giudizio di primo grado non richiede né la sussistenza dei gravi motivi né l'autorizzazione del giudice che per il primo comma dell'art. 420 cod. proc. civ. sono necessarie per procedere all'emendatio libelli. (V 3621/80, mass n 407473).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)