Sez. 1, Sentenza n. 146 del 16/01/1976 (Rv. 378783 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE - MANCATA CONOSCENZA DEL COMUNE DI RESIDENZA DEL DESTINATARIO DELLA NOTIFICAZIONE O DELL'INDIRIZZO - NOTIFICAZIONE PER AFFISSIONE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONE - SVOLGIMENTO DI RICERCHE - ASSENZA DEL DESTINATARIO O DI ALTRO POSSIBILE CONSEGNATARIO NEL LUOGO DI RESIDENZA - SVOLGIMENTO DI RICERCHE - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI - RAPPORTI TRIBUTARI - APPLICABILITA DELLA DISCIPLINA - SENTENZA COSTITUZIONALE N 189 DEL 1974 - EFFETTI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE - MANCATA CONOSCENZA DEL COMUNE DI RESIDENZA DEL DESTINATARIO DELLA NOTIFICAZIONE O DELL'INDIRIZZO - NOTIFICAZIONE PER AFFISSIONE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONE - SVOLGIMENTO DI RICERCHE - ASSENZA DEL DESTINATARIO O DI ALTRO POSSIBILE CONSEGNATARIO NEL LUOGO DI RESIDENZA - SVOLGIMENTO DI RICERCHE - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI - RAPPORTI TRIBUTARI - APPLICABILITA DELLA DISCIPLINA - SENTENZA COSTITUZIONALE N 189 DEL 1974 - EFFETTI.*
Ai fini della notificazione a persone irreperibili deve ritenersi nettamente distinto - anche nei rapporti tributari - il caso in cui sia sconosciuto in quale comune risieda il destinatario della notificazione presso quale sia in esso il suo indirizzo, dal caso in cui tali dati, invece, siano conosciuti e la notifica non avvenga soltanto perche nel luogo preciso ove il notificando risulta risiedere non viene trovato ne costui, ne altro possibile consegnatario. Nel primo caso, la notificazione per affissione - cui non segue alcuna comunicazione all'interessato per la Mancanza di un indirizzo sufficiente ad assicurargliene il recapito - non puo avvenire, data l'estrema gravita dei suoi effetti, se non dopo un diligente svolgimento di tutte le ricerche, anagrafiche e d'altra specie, che le concrete circostanze impongono. Nel secondo caso, invece, che e meno grave in quanto all'indirizzo del destinatario, non trovato al momento della notifica, giungono successive comunicazioni di essa (dalle quali l'amministrazione finanziaria non e piu esonerata a seguito della sentenza costituzionale n 189 del 1974, che ha dichiarato l'illegittimita costituzionale dell'art 38, lettera e) del DPR 29 gennaio 1958, n 645), le indagini summenzionate dovranno essere svolte soltanto quando l'irreperibilita di qualsiasi persona nel luogo preciso ritenuto residenza del notificando possa ragionevolmente dare adito, per il concorso di particolari circostanze positive o negative, al sospetto che il destinatario abbia mutato residenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 38 lett. E CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)