Sez. 5, Sentenza n. 7167 del 16/05/2002 (Rv. 554481 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Notificazione al contribuente irreperibile - Disciplina applicabile - Art. 140 cod. proc. civ. richiamato dall'art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973 - Ricerche anagrafiche - Necessità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - NOTIFICAZIONI - IN GENERE
La notificazione dell'avviso di accertamento tributario al destinatario dell'atto risultato irreperibile (perché o sloggiato o trasferito), deve essere effettuata applicando la disciplina contenuta nell'art. 140 cod. proc. civ., richiamato dall'art. 60, comma primo, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973, ed esige che siano effettuate le ricerche anagrafiche del contribuente. Tale regola è coerente con la previsione di cui all'art. 60, comma terzo, d.P.R. n. 600 cit., a termini della quale le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo del contribuente persona fisica, anche se non risultanti dalla dichiarazione annuale, hanno comunque effetto, in via automatica, dal sessantesimo giorno successivo all'avvenuta variazione anagrafica.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 1 lett. E CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)