Sez. 1, Sentenza n. 1928 del 13/06/1973 Ud. (dep. 08/03/1974) Rv. 126385 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CODICE PENALE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - RIPARAZIONE DEL DANNO - ART 62 N 6 COD PEN - CONTRASTO CON L'ART 3 COST - ESCLUSIONE.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CODICE PENALE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - RIPARAZIONE DEL DANNO - ART 62 N 6 COD PEN - CONTRASTO CON L'ART 3 COST - ESCLUSIONE.*
E manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale dell'art 62 n 6 cod pen, per pretesa violazione del principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge sancito dall'art 3 della cost. Infatti, il risarcimento del danno, ove sia tempestivo, volontario ed integrale, assume la funzione di condizione del beneficio dell'attenuante che compete solo a chi, agendo attraverso di esso dia concreta prova del suo ravvedimento, mentre la violazione dell'art 3 cost puo ravvisarsi soltanto quando, in difetto di una giustificazione del precetto ragionevole e desumibile da esigenze oggettive, la norma viene a determinare non consentite situazioni di privilegio o di svantaggio. *
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)